Codice degli appalti · Commissione e cause di esclusione
Art. 97 Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti
In pratica
L'articolo stabilisce che un raggruppamento di imprese non viene escluso automaticamente se un suo componente perde un requisito o incorre in una causa di esclusione. Potete evitare l'esclusione estromettendo o sostituendo quel componente, a patto che l'offerta resti sostanzialmente invariata. Dovete comunicare subito il problema alla stazione appaltante e dimostrare di aver adottato le misure correttive. La stazione appaltante valuta se le vostre misure sono sufficienti e tempestive, motivando un eventuale diniego.
Vi riguarda se
- partecipate a una gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
- gestite una procedura come stazione appaltante e valutate le sorti di un raggruppamento
- siete un'impresa mandataria e un vostro mandante perde i requisiti in corso di gara
Esempio
Un'impresa partecipa a una gara per lavori stradali in ATI con altre due aziende. Dopo la presentazione dell'offerta, una delle mandanti subisce una risoluzione contrattuale per grave inadempimento, che è causa di esclusione non automatica. La mandataria comunica subito il fatto alla stazione appaltante e, prima dell'aggiudicazione, sostituisce la mandante con un'altra impresa in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, senza modificare l'offerta economica. La stazione appaltante valuta positivamente la tempestività e l'efficacia della sostituzione, e il raggruppamento non viene escluso.
Attenzione
- La sostituzione o l'estromissione non devono alterare in modo sostanziale l'offerta già presentata.
- L'onere di comunicare la causa escludente e le misure adottate è in capo al raggruppamento, non alla singola impresa interessata.
- La decisione finale sull'efficacia delle misure spetta alla stazione appaltante, che deve motivare espressamente un eventuale giudizio negativo.
Testo ufficiale
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non e' escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri: a) in sede di presentazione dell'offerta: 1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonche' il soggetto che ne e' interessato; 2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilita' di adottarle prima di quella data; b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si e' verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione e' venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.
2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non e' in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento puo' comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilita' sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non e' escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico e' escluso con decisione motivata.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresi' ai consorzi fra imprese artigiane, nonche' ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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