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Codice degli appalti · Commissione e cause di esclusione

Art. 98 Illecito professionale grave

In pratica

L'articolo disciplina quando un illecito professionale grave porta all'esclusione da una gara. La stazione appaltante può escludervi solo se ricorrono insieme elementi sufficienti, incidenza sull'affidabilità e mezzi di prova adeguati. L'illecito può derivare da condanne, sanzioni, carenze esecutive o altre condotte elencate. La valutazione deve essere motivata e considerare gravità, tempo trascorso e cambiamenti organizzativi.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare e avete subito sanzioni o condanne rilevanti
  • gestite una procedura come stazione appaltante e dovete valutare l'affidabilità degli offerenti
  • avete avuto risoluzioni contrattuali o inadempimenti in appalti precedenti

Esempio

Un'impresa edile partecipa a una gara per lavori in un comune. In passato ha subito la risoluzione di un contratto per gravi ritardi. La stazione appaltante verifica la risoluzione, valuta che incide sull'affidabilità e dispone l'esclusione con provvedimento motivato.

Attenzione

  • L'esclusione richiede tutte e tre le condizioni del comma 2, non basta la presenza di un illecito.
  • Le dichiarazioni omesse o false nella stessa gara non sono di per sé causa di esclusione, ma possono supportare la valutazione di gravità.
  • La stazione appaltante deve motivare specificamente su elementi, incidenza e mezzi di prova, anche considerando eventuali impugnazioni dei provvedimenti.
Testo ufficiale

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) e' disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneita' del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilita' e integrita' dell'operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si puo' desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato o da altra autorita' di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto; b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione; c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori; e) articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all', laddove la violazione non sia stata rimossa; f) articoli 317 629 del codice penale articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 omessa denuncia all'autorita' giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti daglieaggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione; g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94; h) articolo 348 del codice penale articoli 216 217 218 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 articoli 2621 e seguenti del codice civile articoli da 513 a 517 del codice penale articolo 44, comma 1, lettere b) c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati: 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'; 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli,,e; 3) i reati tributari ai sensi del, i delitti societari di cui aglio i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli; 4) i reati urbanistici di cui all'e, di cui al, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; 5) i reati previsti dal.

4. La valutazione di gravita' tiene conto del bene giuridico e dell'entita' della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravita' riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3: a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato o da altra autorita' di settore; b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente; c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili; d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi; e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione; f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati; g) articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale articolo 429 del codice di procedura penale articolo 444 del codice di procedura penale quanto alla lettera g), gli atti di cui all', il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell', o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'; h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneita' dei medesimi a incidere sull'affidabilita' e sull'integrita' dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi e' considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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