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Codice degli appalti · Principi generali

Art. 11 Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

In pratica

L'articolo impone di applicare ai lavoratori di un appalto pubblico il contratto collettivo nazionale e territoriale più rappresentativo per quel settore e zona. La stazione appaltante deve indicare già nei documenti di gara quale contratto collettivo si aspetta venga applicato. Voi, come impresa, potete proporre un contratto diverso solo se dimostrate che garantisce le stesse tutele di quello indicato. L'articolo disciplina anche il meccanismo per trattenere pagamenti in caso di contributi non versati o stipendi arretrati.

Vi riguarda se

  • partecipate a qualsiasi appalto pubblico di lavori, servizi o forniture
  • gestite una procedura di gara come stazione appaltante o ente concedente
  • operate in subappalto in un contratto pubblico

Esempio

Un comune bandisce una gara per il servizio di pulizia degli uffici. Nei documenti di gara indica l'applicazione del CCNL Multiservizi. Un'impresa partecipa offrendo di applicare un diverso contratto collettivo dell'artigianato. Prima di aggiudicare, il comune verifica che questo contratto alternativo garantisca le stesse tutele normative ed economiche del CCNL Multiservizi.

Attenzione

  • Non potete scegliere liberamente qualsiasi contratto collettivo: deve essere quello comparativamente più rappresentativo e strettamente connesso all'attività prevalente dell'appalto.
  • Se proponete un contratto diverso, l'onere di dimostrare l'equivalenza delle tutele è vostro e la stazione appaltante lo verificherà prima dell'aggiudicazione.
  • In caso di ritardo nel pagamento degli stipendi, la stazione appaltante può pagare direttamente i vostri lavoratori, decurtando le somme dal vostro corrispettivo.
Testo ufficiale

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformita' al comma 1 e all'allegato I.01.

2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attivita' siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attivita', le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresi' nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purche' garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

4. , in conformita' all'allegato I.01 Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione e' anche verificata con le modalita' di cui all'articolo 110.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita' contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita', previo rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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