Codice degli appalti · Servizi sociali, beni culturali, difesa, urgenza
Art. 139 Contratti secretati
In pratica
L'articolo vi consente di derogare alle normali procedure di affidamento del codice quando il contratto richiede segretezza o speciali misure di sicurezza. La deroga non è automatica: la stazione appaltante deve adottare un provvedimento motivato che spiega le ragioni della classifica di segretezza o delle misure di sicurezza. L'affidamento avviene comunque con una gara informale, invitando almeno cinque operatori qualificati, a meno che la negoziazione con più soggetti non sia incompatibile con le esigenze di segretezza. Tutti i provvedimenti e i contratti sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti.
Vi riguarda se
- gestite o partecipate a commesse che richiedono una classifica di segretezza sugli atti o sull'esecuzione
- siete una stazione appaltante che deve motivare e formalizzare le esigenze di segretezza o le speciali misure di sicurezza
- siete un operatore economico che deve possedere il nulla osta di sicurezza per eseguire questi contratti
Esempio
Un Ministero deve affidare la manutenzione di un sistema di comunicazione critico per la sicurezza nazionale. Con provvedimento motivato, attribuisce una classifica di segretezza all'oggetto del contratto. Individua sette operatori in possesso del necessario nulla osta di sicurezza e li invita a una procedura negoziata informale. La Corte dei conti esamina il provvedimento e il contratto prima della stipula.
Attenzione
- La deroga alle procedure ordinarie non è libera: dovete sempre motivare in modo specifico le cause che giustificano la segretezza o le misure di sicurezza, indicando i presupposti di legge per la classifica.
- La gara informale con almeno cinque invitati è la regola; potete limitare il confronto a un solo operatore solo se dimostrate che la negoziazione con più soggetti è incompatibile con le esigenze di segretezza.
- Il controllo della Corte dei conti è preventivo e riguarda sia i provvedimenti motivati sia la legittimità e regolarità del contratto, non solo la gestione successiva.
Testo ufficiale
1. Le disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate: a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalita' di esecuzione e' attribuita una classifica di segretezza; b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformita' a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
2. articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell', ovvero di altre norme vigenti, dando conto delle cause specifiche che giustificano la stipulazione di un contratto secretato, con particolare riguardo ai presupposti previsti per ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause che esigono tali misure.
3. articolo 42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124 I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice, nonche' del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'.
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
5. La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, esercita il controllo preventivo sui provvedimenti motivati di cui al comma 2, il controllo preventivo sulla legittimita' e sulla regolarita' dei contratti di cui al presente articolo, nonche' il controllo sulla regolarita', correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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