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Codice degli appalti · Servizi sociali, beni culturali, difesa, urgenza

Art. 140 Procedure in caso di somma urgenza

In pratica

L'articolo disciplina gli affidamenti in somma urgenza, quando un pericolo imminente per l'incolumità pubblica o privata impone di agire senza indugio. Il RUP o il primo tecnico sul posto può ordinare subito lavori, servizi o forniture, anche in deroga alle procedure ordinarie, redigendo un verbale immediato. Per le imprese, significa poter ricevere un ordine diretto e iniziare l'esecuzione prima di qualsiasi contratto formale, con il corrispettivo definito per accordo o tramite prezzari ufficiali. Il RUP o il tecnico deve compilare una perizia giustificativa entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e trasmetterla, insieme al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante; se l'approvazione manca, l'esecuzione si ferma ma le prestazioni già fatte vanno pagate.

Vi riguarda se

  • siete un'impresa chiamata a eseguire lavori o forniture in condizioni di emergenza e pericolo immediato
  • gestite una stazione appaltante e dovete fronteggiare un crollo, un'alluvione o un evento che minaccia l'incolumità pubblica
  • siete un RUP o un tecnico comunale che per primo accerta un pericolo grave e deve disporre interventi indifferibili

Esempio

Durante un nubifragio, un tecnico del comune si reca sul posto e constata che un muro di contenimento sta per cedere su una strada trafficata. Dispone immediatamente, con verbale di somma urgenza, i lavori di puntellamento a un'impresa edile di fiducia per un importo stimato di 80.000 euro. L'impresa inizia i lavori in giornata; entro dieci giorni il RUP redige la perizia giustificativa e il comune approva la spesa.

Attenzione

  • L'ordine verbale o diretto deve essere sempre accompagnato dalla redazione contemporanea di un verbale che descriva il pericolo, le cause e i lavori disposti; senza quel verbale l'affidamento non è legittimo.
  • Se non si raggiunge un accordo sul prezzo, il RUP può imporre l'esecuzione applicando i prezziari ufficiali ridotti del 20 per cento; l'impresa deve contestare subito con riserva scritta, altrimenti i prezzi si intendono accettati definitivamente.
  • La stazione appaltante non può pagare nulla, nemmeno in parte, prima di aver verificato con esito positivo i requisiti autocertificati dall'affidatario; se l'esito è negativo, recede dal contratto ma deve comunque pagare le prestazioni già eseguite.
Testo ufficiale

1. , se superiore, nel limite , comunque nel limite della soglia europea , ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalita', In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumita', ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo puo' disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro odi quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumita'. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo puo' disporre l'immediata acquisizione di servizi o fornitureentro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumita' e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.

1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, e' ritenuta persistente finche' non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumita' derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.

2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o piu' operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP puo' ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilita' e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa e' assicurata con le modalita' previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al.

5. Qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione e' sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere in caso di lavori, alla sospensione della prestazione e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

6. D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73 L. 18 LUGLIO 2025, N. 105 COMMA ABROGATO DAL, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA.

7. testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, e vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del, di cui al, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria. La stazione appaltante controlla il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. La stazione appaltante da' conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non e' possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei predetti requisiti, la stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorita'.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2025, N. 105.

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui ai commi 3 e 6, di importo pari o superiore a 140.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, quando i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruita'.

10. Sul sito istituzionale dell'ente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica indicazione dell'affidatario, delle modalita' della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, sono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimita' sugli atti previsti dalle vigenti normative.

11. D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73 L. 18 LUGLIO 2025, N. 105 COMMA ABROGATO DAL, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA.

12. D.L. 21 MAGGIO 2025, N. 73 L. 18 LUGLIO 2025, N. 105 COMMA ABROGATO DAL, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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