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Codice degli appalti · Servizi sociali, beni culturali, difesa, urgenza

Art. 140-bis (Procedure di protezione civile)

Testo ufficiale

1. , del codice della protezione civile del presente codice decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 decreto legislativo n. 1 del 2018 decreto legislativo n. 1 del 2018 Ai contratti affidati nell'ambito delle emergenze di protezione civile, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), di cui al, si applicano le disposizioni dell'articolo 140nonche' le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 46-bis del codice di cui al, tenuto conto anche delle differenti tipologie di eventi emergenziali previsti al medesimo articolo 7 del codice di cui al.

2. del limite di 500.000 euro di cui all'articolo 140, comma 1, primo periodo, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo , nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018 L'affidamento diretto di cui al primo periodo non e' comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto puo' essere autorizzato anche al di sopra, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giornie solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e..

3. decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 In occasione degli eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al, ferma restando la facolta' di prevedere ulteriori misure derogatorie consentite nell'ambito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice, gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi possono essere affidati in deroga alle seguenti disposizioni del presente codice: a) articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l'autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; b) , articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idoneianche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici; c) articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento; d) dei tempi del suo svolgimento articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamentoalle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del diritto dell'Unione europea; e) accelerare articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare ele relative procedure; f) articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 ai tempi dei suoi tempi di svolgimento articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all', e 111, comma 3, limitatamentee alle modalita' delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamentoalle esigenze del contesto emergenziale; g) articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l'utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

4. decreto legislativo n. 1 del 2018 In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice di cui al, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale ai sensi dell'articolo 24 del predetto codice, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, anche in mancanza del provvedimento di cui all'articolo 23 del predetto codice: a) gli importi di cui all'articolo 50, comma 1, del presente codice sono raddoppiati, nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14, per i contratti di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) decreto legislativo n. 1 del 2018 e d), del codice di cui al; b) il termine temporale di cui all'articolo 140, comma 4, e' stabilito in trenta giorni; c) decreto legislativo n. 1 del 2018 l'amministrazione competente all'affidamento e all'esecuzione del contratto e' identificata nel soggetto attuatore, ove individuato, di cui all'articolo 25, comma 6, del codice di cui al.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 140, comma 7, si applicano, altresi', qualora si adottino, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all'articolo 76, comma 2, lettera c).

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva.

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