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Codice degli appalti · Settori speciali

Art. 141 Ambito e norme applicabili

In pratica

L'articolo delimita quando si applica la disciplina dei settori speciali: serve svolgere una delle attività elencate dagli articoli da 146 a 152 oppure operare in quei settori con diritti speciali o esclusivi. Per imprese pubbliche e titolari di diritti speciali o esclusivi, le regole del Libro III valgono solo per i contratti funzionalmente strumentali a quelle attività. Voi dovete verificare con attenzione quali norme generali del Codice si applicano ai vostri contratti, perché il comma 3 elenca in modo tassativo gli articoli richiamati.

Vi riguarda se

  • svolgete una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 del Codice
  • siete un'impresa pubblica o operate in virtù di diritti speciali o esclusivi e dovete capire se un contratto è strumentale alla vostra attività di settore speciale
  • gestite una procedura come stazione appaltante o ente concedente in un settore speciale e dovete individuare le norme applicabili

Esempio

Una società a partecipazione pubblica che gestisce la distribuzione del gas deve affidare il servizio di manutenzione degli impianti. Poiché la manutenzione è funzionalmente strumentale all'attività di distribuzione del gas, la società applica le disposizioni del Libro III. Per la scelta del contraente segue le norme del Libro III e le disposizioni generali richiamate dal comma 3, senza applicare l'articolo 6 del Libro I.

Attenzione

  • Il comma 3 elenca in modo chiuso le norme del Libro I e del Libro II che si applicano ai contratti dei settori speciali: non potete estendere per analogia altre disposizioni generali non richiamate.
  • Per le imprese pubbliche e i titolari di diritti speciali o esclusivi, il criterio della strumentalità funzionale è decisivo: un contratto non collegato alle attività degli articoli da 146 a 152 resta fuori dal Libro III.
  • Il comma 5 consente di determinare dimensioni e lotti senza obbligo di motivazione aggravata, ma dovete comunque indicare nel bando o nell'invito se le offerte possono riguardare uno, più o tutti i lotti.
Testo ufficiale

1. Le disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 146 a 152. Le disposizioni del presente Libro si applicano, altresi', agli altri soggetti che annoverano tra le loro attivita' una o piu' tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152 e operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi.

2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attivita' previste dagli articoli da 146 a 152.

3. Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni: a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l'articolo 6; b) nell'ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L'articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici; c) il Libro I, Parte II; d) nell'ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46; e) nell'ambito del Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61; f) nell'ambito del Libro II, Parte III, Titolo I, l'articolo 64; g) nell'ambito del Libro II, Parte III, il Titolo II; g-bis) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106; h) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169; i) nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125; i-bis) nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219.

3-bis. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135.

4. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi hanno facolta' di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209; b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione; c) specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.

5. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel caso di suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per piu' o per l'insieme dei lotti.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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