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Codice degli appalti · Settori speciali

Art. 142 Joint venture e affidamenti a imprese collegate

In pratica

L'articolo stabilisce che, nei settori speciali, potete affidare contratti direttamente a una joint venture di cui fate parte o a un'impresa a voi collegata senza applicare il codice, se rispettate condizioni precise. Per la joint venture serve un vincolo societario di almeno tre anni; per l'impresa collegata serve che almeno l'80% del suo fatturato medio triennale provenga da voi o dal vostro gruppo. Se l'impresa è nuova, potete usare proiezioni attendibili per dimostrare il raggiungimento futuro di quella soglia.

Vi riguarda se

  • siete una stazione appaltante o un ente concedente che opera nei settori speciali (gas, energia, trasporti, ecc.)
  • partecipate come impresa collegata a una stazione appaltante o a un ente concedente di settori speciali
  • gestite una joint venture composta solo da stazioni appaltanti o enti concedenti dei settori speciali

Esempio

Un'azienda municipalizzata del trasporto pubblico (ente concedente) vuole affidare la manutenzione degli autobus alla propria controllata, che ripara mezzi solo per lei e per altre due società del gruppo. La controllata dimostra che negli ultimi tre anni il 90% del suo fatturato deriva da questi lavori. L'affidamento avviene senza gara, applicando l'esclusione prevista dal comma 2, lettera a.

Attenzione

  • La soglia dell'80% del fatturato si calcola sulla media dell'ultimo triennio e include tutti i lavori, servizi e forniture resi dall'impresa collegata, non solo quelli oggetto dell'affidamento diretto.
  • Se più imprese del vostro gruppo forniscono prestazioni simili, la percentuale dell'80% va verificata sul fatturato complessivo di tutte queste imprese collegate, non sulla singola società.
  • L'esclusione per la joint venture richiede che l'atto costitutivo vincoli i partecipanti a restarvi per almeno tre anni; un recesso anticipato farebbe decadere la condizione.
Testo ufficiale

1. Le disposizioni del codice non si applicano, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 3, ai contratti aggiudicati: a) direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 da una joint venture, composta esclusivamente da piu' stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere una o piu' delle attivita' di cui agli articoli da 146 a 152 e all'Allegato II alla, a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti; b) da una stazione appaltante o ente concedente alla joint venture di cui fa parte.

2. Le disposizioni del codice non si applicano, altresi', se ricorrono le condizioni di cui al comma 4, ai contratti aggiudicati: a) da una stazione appaltante o ente concedente a un'impresa collegata; b) da una joint venture, composta esclusivamente da piu' stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere le attivita' di cui agli articoli da 146 a 152, a un'impresa collegata a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti.

3. La non applicabilita' di cui al comma 1 opera a condizione che la joint venture sia stata costituita per lo svolgimento delle attivita' oggetto di affidamento per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo preveda che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che la compongano ne facciano parte per un periodo di pari durata.

4. La non applicabilita' di cui al comma 2 opera per gli appalti e concessioni di servizi e di lavori e per gli appalti di forniture, purche' almeno l'80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata nell'ultimo triennio, tenendo conto di tutti i lavori, i servizi e le forniture prestate, provenga dalle prestazioni rese alla stazione appaltante o all'ente concedente o alle altre imprese cui e' collegata.

5. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attivita' dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non e' disponibile, e' sufficiente che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attivita', che probabilmente realizzera' il fatturato di cui al comma 4.

6. Se piu' imprese collegate alla stazione appaltante o all'ente concedente con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o dall'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.

7. Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano: a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate; b) la natura e il valore dei contratti considerati; c) gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra la stazione appaltante o l'ente concedente e l'impresa o la joint venture cui i contratti sono aggiudicati soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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