Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 143
In pratica
L'articolo esclude l'applicazione del codice dei contratti pubblici per le attività dei settori speciali quando queste sono direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione spetta alla Commissione europea, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o delle stazioni appaltanti. Se la Commissione adotta un atto di esecuzione o non decide entro il termine previsto, il codice smette di applicarsi ai contratti per quelle attività.
Vi riguarda se
- operate in uno dei settori speciali indicati dagli articoli da 146 a 152 del codice
- gestite appalti o concessioni per attività potenzialmente esposte alla concorrenza
- volete chiedere alla Commissione europea di escludere una determinata attività dall'applicazione del codice
Esempio
Un'impresa che gestisce servizi di trasporto ferroviario in una regione italiana ritiene che il mercato sia aperto a più fornitori e chiede alla Commissione europea di stabilire che il codice non si applica ai suoi appalti. La Commissione valuta la presenza di alternative sostituibili e l'accesso al mercato, poi adotta un atto di esecuzione. Da quel momento l'impresa non è più tenuta a seguire le procedure del codice per gli appalti legati a quell'attività.
Attenzione
- La valutazione dell'esposizione alla concorrenza non è fatta dalla stazione appaltante o dall'impresa, ma solo dalla Commissione europea.
- Il mercato geografico di riferimento può essere più ristretto del territorio nazionale, se le condizioni di concorrenza non sono omogenee.
- Se la Commissione non adotta un atto di esecuzione entro il termine previsto, il codice smette comunque di applicarsi.
Testo ufficiale
Attivita' esposte direttamente alla concorrenza.
1. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti per svolgere un'attivita' di cui agli articoli da 146 a 152 se l'attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'attivita' puo' costituire parte di un settore piu' ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale.
2. La valutazione dell'esposizione alla concorrenza ai fini del comma 1 e' effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attivita' in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 3 e 4. Resta impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, per determinare se un'attivita' e' direttamente esposta alla concorrenza si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di piu' fornitori dei prodotti o servizi in questione.
4. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l'esposizione alla concorrenza, e' costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, e nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee. Esso puo' essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. La valutazione tiene conto, in particolare, della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonche' dell'esistenza di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.
5. direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 Ai fini del comma 1 sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell'allegato III alla, per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non e' possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al primo periodo, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione e' libero di fatto e di diritto.
6. Quando, sulla base delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, si ritiene che una determinata attivita' sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, puo' richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del codice non si applichino all'aggiudicazione di appalti o all'organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attivita' in questione, nonche' alle concessioni; la Commissione e' informata di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonche' delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorita' indipendenti competenti. La richiesta puo' riguardare attivita' esercitate in un settore piu' ampio o in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorita' indipendente.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l'applicabilita' del comma 1 a una determinata attivita'. Salvo che la richiesta sia corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorita' indipendente competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilita' del comma 1, a seguito dell'informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l'Autorita' di cui al comma 6 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma 1.
8. Le disposizioni del codice non si applicano piu' ai contratti di cui al comma 1 se la Commissione europea: a) direttiva 2014/25/UE ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l'applicabilita' del comma 1 entro il termine previsto dall'allegato IV della; b) non ha adottato l'atto di esecuzione entro il termine previsto dall'allegato di cui alla lettera a).
9. direttiva 2014/25/UE La richiesta presentata a norma dei commi 6 e 7 puo' essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attivita' o l'area geografica interessate. In tal caso, per l'adozione dell'atto di esecuzione di cui al comma 8, si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato IV della, salvo che la Commissione europea concordi un termine piu' breve con l'Autorita' o la stazione appaltante o l'ente concedente che ha presentato la richiesta.
10. Se un'attivita' e' gia' oggetto di una procedura ai sensi dei commi 6, 7 e 9 le ulteriori richieste riguardanti la stessa attivita', pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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