Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 144 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
In pratica
Questo articolo esclude dall'applicazione del codice dei contratti pubblici gli appalti che una stazione appaltante o un ente concedente aggiudica per poi rivendere o dare in locazione a terzi. L'esclusione opera solo se l'ente non ha un diritto speciale o esclusivo per vendere o locare quel bene e se altri operatori possono farlo liberamente alle stesse condizioni. Per voi significa che, in queste specifiche circostanze, potete aggiudicare o eseguire contratti senza seguire le procedure del codice. La Commissione europea può riconoscere formalmente queste esclusioni per categorie di prodotti o attività, rendendole definitive.
Vi riguarda se
- operate come stazione appaltante o ente concedente e aggiudicate appalti per beni destinati alla pura rivendita o locazione a terzi
- partecipate come impresa a gare bandite da stazioni appaltanti o enti concedenti e vi chiedete se l'appalto sia legittimamente escluso dalle regole del codice
- dovete comunicare alla Commissione europea le categorie di prodotti o attività che ritenete escluse in base a questa norma
Esempio
Un'azienda pubblica che gestisce la rete ferroviaria acquista materiale rotabile usato, senza avere alcun diritto esclusivo sulla sua rivendita. L'azienda intende rivendere immediatamente questi treni a società private di trasporto merci, in un mercato dove altri venditori offrono materiale simile alle stesse condizioni. L'appalto per l'acquisto di questi treni non è soggetto alle procedure del codice.
Attenzione
- L'esclusione non è automatica: dovete verificare che la stazione appaltante o l'ente concedente non abbia alcun diritto speciale o esclusivo sulla vendita o locazione dell'oggetto dell'appalto e che altri enti possano operare liberamente alle stesse condizioni.
- La comunicazione alla Commissione europea è un obbligo su richiesta e dovete prestare attenzione a segnalare quali informazioni considerate commercialmente sensibili.
- L'esclusione prevista dal comma 1 opera direttamente al ricorrere delle condizioni indicate. Il comma 3 prevede un'ulteriore esclusione per le categorie di prodotti o attività che la Commissione europea ha formalmente riconosciuto con un atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Testo ufficiale
1. Le disposizioni del codice non si applicano agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante o l'ente concedente non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni della stazione appaltante o dell'ente concedente.
2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attivita' che considerano escluse in virtu' del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del codice non si applicano alle categorie di prodotti o attivita' oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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