Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 145
In pratica
L'articolo stabilisce che le regole del codice appalti non si applicano ai contratti che una stazione appaltante o un ente concedente aggiudica per svolgere attività nei settori speciali (gas, energia, trasporti, ecc.) in un Paese fuori dall'Unione europea, a patto che non si utilizzi una rete o un'area geografica situata dentro l'UE. Se la Commissione europea lo richiede, dovete comunicare quali attività ritenete escluse per questo motivo, specificando le informazioni commercialmente sensibili. In ogni caso, il codice non si applica alle attività che la Commissione stessa ha già escluso e pubblicato in appositi elenchi sulla Gazzetta ufficiale UE.
Vi riguarda se
- siete una stazione appaltante o un ente concedente che opera nei settori speciali e aggiudica contratti per attività da svolgere in Paesi extra-UE
- partecipate come impresa a gare bandite da enti che operano nei settori speciali e vi chiedete se il contratto per attività in un Paese terzo sia soggetto al codice
- dovete rispondere a una richiesta della Commissione europea sulle esclusioni applicate dalla vostra stazione appaltante
Esempio
Un ente ferroviario italiano aggiudica un appalto per la manutenzione di una tratta ferroviaria situata interamente in Svizzera, senza alcun collegamento fisico con la rete italiana. L'ente, su richiesta della Commissione europea, comunica questa categoria di attività come esclusa dal codice appalti, avendo cura di oscurare i dettagli sui costi unitari della manodopera locale che considera commercialmente sensibili.
Attenzione
- L'esclusione non è automatica per il solo fatto di operare in un Paese terzo: dovete verificare che l'attività non comporti lo sfruttamento materiale di una rete o area geografica all'interno dell'Unione europea.
- La comunicazione alla Commissione europea avviene solo su richiesta di quest'ultima, non è un obbligo di notifica preventiva da parte vostra.
- Anche se voi ritenete l'attività esclusa in base al comma 1, il codice non si applica comunque se la Commissione ha già inserito quella categoria di attività negli elenchi di esclusione pubblicati in Gazzetta ufficiale UE.
Testo ufficiale
Attivita' svolte in Paesi terzi.
1. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti aggiudicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti per l'esercizio delle attivita' di cui agli articoli da 146 a 152 in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attivita' che considerano escluse in virtu' del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
3. Le disposizioni del codice non si applicano comunque alle categorie di attivita' oggetto dei contratti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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