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Codice degli appalti · Settori speciali

Art. 146 Gas ed energia termica

In pratica

L'articolo delimita quando un contratto per gas o energia termica ricade sotto le regole del codice dei contratti pubblici. Le norme si applicano solo se l'attività riguarda la gestione di reti pubbliche di distribuzione o l'alimentazione di queste reti, inclusa produzione e vendita. Se un'impresa pubblica produce gas come effetto secondario di un'altra attività e lo immette in rete per sfruttarlo economicamente, l'attività non è soggetta al codice a patto che il fatturato di questa vendita non superi il 20% del totale nell'ultimo triennio. I contratti per acquistare energia o combustibili destinati alla produzione di energia sono sempre esclusi dal codice.

Vi riguarda se

  • gestite una rete di distribuzione di gas o teleriscaldamento come stazione appaltante
  • partecipate a gare bandite da operatori dei settori speciali del gas e dell'energia termica
  • siete un'impresa pubblica che produce gas come sottoprodotto di un'attività industriale diversa

Esempio

Un'azienda municipalizzata gestisce la rete di teleriscaldamento cittadino e bandisce una gara per la fornitura di caldaie a biomassa. Poiché l'attività rientra nella gestione di una rete fissa di energia termica, la procedura di affidamento deve seguire le regole del codice. La stessa azienda, quando acquista il gas naturale da immettere nella propria centrale termica per alimentare la rete, non applica il codice per questo contratto di fornitura.

Attenzione

  • La soglia del 20% del fatturato per l'esenzione da attività secondaria si calcola sulla media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso, non sul singolo anno.
  • L'esclusione per i contratti di fornitura di energia e combustibili vale solo se stipulati da stazioni appaltanti che già esercitano le attività del comma 1, non da chiunque.
Testo ufficiale

1. L'affidamento di contratti inerenti ai settori del gas e dell'energia termica e' soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attivita': a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; b) di alimentazione di tali reti con gas o energia termica, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.

2. L'alimentazione, con gas o energia termica, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico, da parte di un'impresa pubblica o di un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di gas o di energia termica e' l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma 1 o dagli articoli da 147 a 149; b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde, al massimo, al 20 per cento del fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.

3. Sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attivita' di cui al comma 1.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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