Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 147
In pratica
L'articolo delimita quando un contratto legato all'elettricità ricade sotto le regole del codice. Le norme si applicano solo se operate nella gestione di reti fisse per il pubblico o nell'alimentazione di queste reti, compresa produzione e vendita. Se producete elettricità per autoconsumo e immettete in rete solo l'eccedenza sotto una certa soglia, potreste essere esclusi dall'applicazione del codice. Inoltre, i contratti per la semplice fornitura di energia o combustibili per produrla sono sempre esclusi.
Vi riguarda se
- gestite reti di distribuzione o trasporto di elettricità per il pubblico
- producete o vendete elettricità all'ingrosso o al dettaglio alimentando una rete pubblica
- siete un'impresa pubblica o un soggetto con diritti speciali che produce elettricità principalmente per un'altra attività non legata ai settori speciali
Esempio
Un'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato possiede anche una centrale idroelettrica. La centrale produce energia usata per il 90% dal servizio idrico stesso, mentre solo il 10% viene immesso nella rete pubblica. In questo caso, l'affidamento di contratti per la centrale non è soggetto alle regole del codice appalti, perché l'alimentazione della rete pubblica dipende dal consumo proprio e resta sotto la soglia del 30% della produzione media triennale.
Attenzione
- La condizione di esclusione per autoconsumo richiede entrambi i requisiti del comma 2: la produzione serve a un'attività non di settore speciale e l'immissione in rete non supera il 30% della produzione media dell'ultimo triennio.
- L'esclusione per i contratti di fornitura di energia e combustibili riguarda solo le stazioni appaltanti o enti concedenti che già esercitano le attività del comma 1, non qualsiasi acquirente.
Testo ufficiale
Elettricita'.
1. L'affidamento dei contratti inerenti al settore dell'elettricita' e' soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attivita': a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricita'; b) di alimentazione di tali reti con l'elettricita', ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.
2. L'alimentazione, con elettricita', di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di elettricita' avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149; b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.
2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attivita' di cui al comma 1.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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