Codice degli appalti · Settori speciali
Art. 148 Acqua
In pratica
L'articolo delimita l'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici per il settore idrico. Le regole del codice si applicano solo alle attività legate alla rete idrica potabile e alla sua alimentazione, mentre sono escluse le concessioni per la gestione di queste reti e gli appalti per il semplice acquisto di acqua. Per chi opera nel settore, è cruciale verificare se l'attività rientra in questi confini per sapere se deve seguire le procedure del codice.
Vi riguarda se
- gestite o partecipate a gare per la gestione di reti idriche e fornitura di acqua potabile
- siete un'impresa pubblica o un soggetto con diritti speciali che produce acqua potabile per autoconsumo
- lavorate a progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio che coinvolgono anche acqua potabile
Esempio
Un comune affida la gestione del proprio acquedotto, che include la distribuzione di acqua potabile. L'affidamento di questo servizio tramite appalto segue le regole del codice, perché il comma 1 include la gestione di reti fisse per la fornitura di acqua potabile. Se lo stesso comune decide invece di affidare in concessione la gestione della rete fissa, questa concessione è esclusa dal codice in base al comma 5. Allo stesso modo, se l'ente gestore bandisce una gara per comprare acqua all'ingrosso da un altro fornitore, questo appalto di acquisto non è soggetto al codice.
Attenzione
- La produzione di acqua potabile per autoconsumo non è soggetta al codice se l'alimentazione della rete pubblica resta sotto il 30% della produzione totale media dell'ultimo triennio.
- Le concessioni per la fornitura o gestione di reti di acqua potabile sono sempre escluse dal codice, a differenza dei corrispondenti appalti che vi sono soggetti.
- Nei progetti di ingegneria idraulica, l'appalto è soggetto al codice solo se il volume d'acqua potabile supera il 20% del volume totale reso disponibile dal progetto.
Testo ufficiale
1. L'affidamento dei contratti inerenti al settore idrico e' soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attivita': a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; b) di alimentazione di tali reti con acqua potabile, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.
2. L'alimentazione, con acqua potabile, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un'impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi non e' considerata un'attivita' di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di acqua potabile avviene perche' il suo consumo e' necessario all'esercizio di un'attivita' non prevista dagli articoli da 146 a 149; b) l'alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell'ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.
3. Si applicano le disposizioni del codice agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano un'attivita' di cui al comma 1 quando riguardino: a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'alimentazione con acqua potabile rappresenti piu' del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti; b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
4. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice gli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitino una o entrambe le attivita' di cui al comma 1.
5. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile oppure per alimentare tali reti con acqua potabile.
6. Sono escluse dall'applicazione del codice le concessioni che siano collegate a una delle attivita' del comma 5 e riguardino: a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento di acqua potabile rappresenti piu' del 20 per cento del volume totale d'acqua reso disponibile da tali progetti o impianti; b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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