Codice degli appalti · Ambito, responsabile unico e fasi
Art. 16 Conflitto di interessi
In pratica
L'articolo definisce il conflitto di interessi come una situazione in cui chi interviene nella gara o nell'esecuzione può influenzarne il risultato e ha un interesse personale percepito come minaccia alla propria imparzialità. Chi invoca il conflitto deve provarlo con presupposti specifici e documentati, riferiti a interessi effettivi. Il personale coinvolto deve comunicare la situazione alla stazione appaltante e astenersi dalla procedura e dall'esecuzione. Le stazioni appaltanti devono adottare misure per individuare, prevenire e risolvere i conflitti di interesse.
Vi riguarda se
- partecipate a una gara e sospettate che un funzionario o un commissario abbia un interesse personale nel risultato
- lavorate come dipendenti o collaboratori di una stazione appaltante o di un ente concedente e avete un interesse personale in una procedura
- gestite una procedura di affidamento o l'esecuzione di un appalto e dovete organizzare controlli sui conflitti di interesse
Esempio
Un comune bandisce una gara per la manutenzione del verde pubblico. Un membro della commissione di gara è socio di una delle imprese partecipanti. Il funzionario comunica la situazione al responsabile del procedimento e si astiene dalla valutazione delle offerte. Un'altra impresa partecipante, per contestare l'aggiudicazione, deve dimostrare con documenti che l'interesse del commissario era effettivo e che poteva condizionare l'esito.
Attenzione
- La semplice percezione di un conflitto non basta: chi lo invoca deve provarlo con elementi specifici e documentati.
- L'obbligo di astensione scatta solo se il soggetto rientra nelle ipotesi del comma 1, non per qualsiasi rapporto personale o professionale.
- Le stazioni appaltanti non devono solo reagire alle segnalazioni, ma anche adottare misure preventive per individuare i conflitti prima che incidano sulla gara.
Testo ufficiale
1. ... Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne puo' influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che puo' essere percepito come una minacciaalla sua imparzialita' e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.
2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalita' dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialita' e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne da' comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.
4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinche' gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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