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Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni

Art. 184 Termini e comunicazioni

In pratica

L'articolo fissa i termini minimi per presentare domande o offerte nelle concessioni e regola le comunicazioni dopo l'aggiudicazione. Gli enti concedenti devono dare tempo sufficiente in base alla complessità della concessione, rispettando comunque i minimi di legge. Dopo la decisione, devono informare gli offerenti entro quindici giorni, indicando il nome dell'aggiudicatario e i motivi del rigetto. Su richiesta scritta, devono comunicare anche le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta vincente a chi ha presentato un'offerta ammissibile.

Vi riguarda se

  • partecipate a procedure di concessione e dovete preparare domande o offerte
  • gestite una concessione come ente concedente e dovete fissare i termini o comunicare gli esiti
  • siete stati esclusi da una concessione e volete conoscere i motivi o i vantaggi dell'offerta vincente

Esempio

Un comune pubblica un bando per la concessione del servizio di gestione di un parcheggio. Un'impresa presenta domanda ma viene esclusa. Entro quindici giorni dall'aggiudicazione, il comune comunica all'impresa esclusa il nome dell'aggiudicatario e i motivi del rigetto. L'impresa chiede per iscritto i vantaggi dell'offerta vincente e il comune risponde entro quindici giorni dalla richiesta.

Attenzione

  • I termini minimi di trenta e ventidue giorni si applicano anche se la concessione vi sembra semplice: non potete ridurli.
  • Se la presentazione richiede una visita dei luoghi, dovete fissare termini superiori ai minimi, non solo pari ad essi.
  • La comunicazione dei motivi del rigetto va fatta entro quindici giorni dall'aggiudicazione, non dalla scadenza del termine per le offerte.
Testo ufficiale

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, gli enti concedenti tengono conto, in particolare, della complessita' della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. paragrafi 3 e 4 dell'articolo 39 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai.

3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando secondo le indicazioni degli articoli 84 e 85.

4. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e' di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

5. L'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni, agli offerenti le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione, in particolare il nome dell'offerente cui e' stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della domanda di partecipazione e dell'offerta, nonche' i motivi per i quali ha deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura. Su richiesta della parte interessata, l'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata.

6. L'ente concedente puo' decidere di non divulgare talune informazioni di cui al comma 5 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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