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Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni

Art. 196 Definizione e disciplina

In pratica

L'articolo disciplina il leasing pubblico come strumento per finanziare opere pubbliche o di pubblica utilità. La società di leasing acquista il bene, lo mette a disposizione dell'ente concedente e riceve un canone periodico. La disciplina applicabile cambia a seconda che il contratto trasferisca o meno il rischio operativo: nel primo caso si seguono le regole su concessioni e partenariato pubblico-privato, nel secondo quelle sull'appalto di lavori. Per voi che partecipate o gestite la gara, il punto centrale è che la base di gara richiede almeno un progetto di fattibilità con piano finanziario, mentre i livelli progettuali successivi spettano all'aggiudicatario.

Vi riguarda se

  • siete una società di leasing o un soggetto finanziatore interessato a operazioni di locazione finanziaria pubblica
  • partecipate come impresa realizzatrice a gare in cui l'ente concedente usa il leasing per finanziare un'opera
  • gestite come stazione appaltante o ente concedente una procedura per realizzare un'opera tramite locazione finanziaria

Esempio

Un comune vuole realizzare una nuova scuola e decide di usare il leasing pubblico. Pone a base di gara un progetto di fattibilità con il piano finanziario. Una società di leasing partecipa in raggruppamento temporaneo con un'impresa di costruzioni: la società finanzia l'acquisto e l'impresa esegue i lavori. Il comune paga un canone periodico e, al termine del contratto, riscatta l'opera dopo il collaudo positivo.

Attenzione

  • Se il contratto non trasferisce il rischio operativo, si applicano le regole sull'appalto di lavori e non quelle sul partenariato pubblico-privato: questo cambia obblighi e tutele per entrambe le parti.
  • In caso di raggruppamento temporaneo, la responsabilità di ciascun soggetto è limitata alla propria specifica obbligazione contrattuale, non è automaticamente solidale per tutto il contratto.
  • L'adempimento delle obbligazioni dell'ente concedente è condizionato all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità sulla gestione funzionale dell'opera.
Testo ufficiale

1. Per finanziare la realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilita' gli enti concedenti possono stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing).

2. La societa' di locazione finanziaria acquista da un operatore economico un bene esistente o da realizzare e lo cede in godimento, per un determinato periodo di tempo, alla pubblica amministrazione a fronte del pagamento di un canone periodico fisso e comprensivo di eventuali servizi accessori.

3. Se lo schema di contratto prevede il trasferimento del rischio operativo, ai sensi dell'articolo 177, si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme sulle concessioni e sugli altri contratti di partenariato pubblico-privato. In caso contrario si applicano le disposizioni in materia di appalto pubblico di lavori.

4. Per l'aggiudicazione del contratto di cui al comma 1 l'ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilita', comprensivo del piano finanziario. L'aggiudicatario predispone i successivi livelli progettuali ed esegue l'opera.

5. Se l'offerente e' un raggruppamento temporaneo di imprese costituito dal soggetto finanziatore e da uno o piu' soggetti realizzatori, ciascuno e' responsabile in relazione alla specifica obbligazione assunta nel contratto. Il soggetto finanziatore puo' presentare l'offerta anche singolarmente, ricorrendo in tal caso all'avvalimento del soggetto realizzatore.

6. Uno o piu' soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione, possono essere sostituiti in fase di gara o di esecuzione con altri soggetti aventi medesimi requisiti e caratteristiche. L'ente concedente puo' negare l'assenso solo nelle ipotesi in cui il soggetto indicato a subentrare non sia in possesso dei necessari requisiti soggettivi e oggettivi.

7. L'adempimento delle obbligazioni dell'ente concedente resta in ogni caso condizionato all'esito positivo del collaudo, ovvero della verifica di conformita' in ordine alla gestione funzionale dell'opera secondo le modalita' stabilite. Il soggetto aggiudicatario assicura la corretta manutenzione del bene sino al momento del riscatto.

8. L'opera oggetto di locazione finanziaria segue il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi a condizione che, nel contratto medesimo, sia stabilito che al termine del periodo di locazione il committente e' obbligato al riscatto. L'ente concedente puo' concedere il diritto di superficie sull'area pubblica dove realizzare l'opera.

9. L'opera puo' essere realizzata anche su un'area nella disponibilita' dell'aggiudicatario. Si applica, anche in tal caso, il primo periodo del comma 8.

10. Il contratto prevede la facolta' di riscatto anticipato.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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