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Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni

Art. 197 Definizione e disciplina

In pratica

L'articolo disciplina il contratto di disponibilità, uno strumento con cui un operatore realizza o mette a disposizione un'opera per un ente concedente. Il corrispettivo si basa su un canone legato all'effettivo godimento dell'opera, salvo che il mancato godimento dipenda da rischi a carico dell'ente. Le parti devono definire nel contratto la ripartizione dei rischi amministrativi, le modalità di controllo dell'opera e i criteri per eventuali modifiche contrattuali.

Vi riguarda se

  • partecipate o gestite procedure per contratti di disponibilità
  • dovete definire la ripartizione dei rischi tra ente concedente e operatore economico
  • redigete capitolati o bandi per opere da realizzare e gestire in disponibilità

Esempio

Un comune affida a un'impresa la realizzazione e gestione di un parcheggio con contratto di disponibilità. Il canone viene ridotto se il parcheggio resta chiuso per un problema imputabile all'impresa, ma non se il ritardo dipende da un'autorizzazione comunale non rilasciata. Al termine del contratto, se è previsto il trasferimento della proprietà, il comune paga un prezzo calcolato sul valore residuo dell'opera, tenendo conto dei canoni già versati.

Attenzione

  • Il rischio del mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni o di ogni altro atto amministrativo incidente sul compimento o sulla gestione tecnica dell'opera è a carico dell'ente concedente, se non è diversamente convenuto tra le parti e salvo quanto disposto dal comma 5.
  • Il rischio per approvazioni o assensi di autorità diverse dall'ente concedente su progettazione e varianti è dell'operatore economico.
  • Le varianti in corso d'opera vanno comunicate all'ente concedente, che può opporsi solo se alterano le caratteristiche specifiche indicate nel capitolato prestazionale.
Testo ufficiale

1. dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le parti determinano il contenuto del contratto di disponibilita' nei limiti imposti dalle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto

2. Il corrispettivo del contratto di disponibilita' si compone di un canone di disponibilita', commisurato all'effettivo periodo per il quale l'operatore economico ha garantito il godimento dell'opera, sempre che il mancato o ridotto godimento non rientri nel rischio a carico dell'ente concedente ai sensi del comma 4.

3. Quando e' convenuto il trasferimento della proprieta' dell'opera all'ente concedente il corrispettivo si compone anche: a) di un eventuale contributo in corso d'opera, non superiore al 50 per cento del costo di costruzione dell'opera; b) di un prezzo di trasferimento, da pagare al termine del contratto, determinato in relazione al valore di mercato residuo dell'opera e tenendo conto dell'importo gia' versato a titolo di canone di disponibilita' e di eventuale contributo in corso d'opera.

4. Se non e' diversamente convenuto tra le parti e salvo quanto disposto dal comma 5, il rischio del mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni oppure di ogni altro atto amministrativo incidente sul compimento o sulla gestione tecnica dell'opera e' a carico dell'ente concedente.

5. Il rischio del mancato o ritardato rilascio di atti di approvazione o di assenso, da parte di autorita' diverse dall'ente concedente, attinenti alla progettazione e alle eventuali varianti in corso d'opera e' a carico dell'operatore economico.

6. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dall'operatore economico all'ente concedente al fine di consentire a quest'ultimo di opporsi quando alterino le caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale.

7. Il contratto determina i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo pattuito per il compimento e la gestione dell'opera, derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti dell'autorita'.

8. articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 L'ente concedente puo' attribuire all'operatore economico la qualita' di autorita' espropriante, come definita all', di cui al, con il potere di espropriare e di curare il relativo procedimento.

9. L'ente concedente redige, unitamente al bando o all'avviso, avvalendosi anche dei bandi-tipo e dei contratti-tipo dell'ANAC, un capitolato che indica le caratteristiche specifiche dell'opera, i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo e i modi di prestazione di garanzie e cauzioni, anche funzionali ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

10. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.

11. Il contratto di disponibilita' puo' essere sottoscritto solo dall'operatore economico in possesso dei requisiti generali di qualificazione e di partecipazione alle procedure di affidamento.

12. L'ente concedente, nei modi previsti dal contratto, ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificare prima della consegna l'opera compiuta, eventualmente proponendo le necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste non alterino caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale.

13. Il contratto determina i casi e i modi di modificazione del contratto, anche attraverso la riduzione del canone di disponibilita', idonei a ricondurlo a equita', anche tenendo conto della esigenza di tutelare i creditori indicati all'articolo 199.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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