Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni
Art. 198 Altre disposizioni in materia di gara
In pratica
L'articolo chiarisce che le proposte spontanee dei privati possono avere a oggetto qualsiasi contratto di partenariato pubblico-privato, non solo le concessioni. Voi, come aggiudicatari di un PPP, potete sempre costituire una società di scopo, anche se non siete in finanza di progetto. Se siete un investitore istituzionale, potete partecipare a una gara per un PPP associandovi con soggetti che hanno i requisiti tecnici, oppure potete soddisfare i requisiti economici e professionali avvalendovi completamente di altri soggetti.
Vi riguarda se
- presentate una proposta di PPP a una stazione appaltante
- siete un'impresa aggiudicataria di un contratto di partenariato pubblico-privato
- siete un investitore istituzionale interessato a partecipare a gare per PPP
Esempio
Un fondo pensione, privo di requisiti per eseguire lavori, vuole partecipare alla gara per la gestione di un parcheggio pubblico in project financing. Si associa in un consorzio con un'impresa di costruzioni che possiede i requisiti tecnici richiesti dal bando. In alternativa, il fondo può partecipare da solo, avvalendosi integralmente dei requisiti economico-finanziari di una banca e subappaltando tutti i lavori all'impresa di costruzioni, comunicando il nome del subappaltatore alla stazione appaltante entro la scadenza dell'offerta.
Attenzione
- La possibilità per l'investitore istituzionale di subappaltare interamente le prestazioni è subordinata alla comunicazione del nominativo del subappaltatore all'ente concedente entro il termine di presentazione dell'offerta, con il consenso del subappaltatore stesso.
- L'avvalimento per gli investitori istituzionali può riguardare la totalità dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, una deroga significativa rispetto alle regole ordinarie.
- La facoltà di costituire una società di scopo è sempre riconosciuta agli aggiudicatari di PPP, anche se il contratto non è stato affidato con le procedure della finanza di progetto.
Testo ufficiale
1. Le proposte di cui all'articolo 193, comma 1, primo periodo, possono riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato.
2. Gli operatori economici aggiudicatari di contratti di partenariato pubblico-privato possono sempre avvalersi, anche al di fuori della finanza di progetto, della facolta' di costituire una societa' di scopo ai sensi degli articoli 194 e 195.
3. Gli investitori istituzionali di cui all'articolo 193, comma 1, quarto periodo, anche al di fuori della finanza di progetto, possono partecipare alla gara, associandosi o consorziandosi con operatori economici in possesso dei requisiti per l'esecuzione dei lavori o dei servizi, qualora gli stessi ne siano privi. Gli investitori istituzionali possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacita' di altri soggetti. Gli investitori istituzionali possono altresi' subappaltare, anche interamente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore venga comunicato, con il suo consenso, all'ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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