Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni
Art. 199 Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie
In pratica
L'articolo stabilisce un privilegio generale sui beni mobili del concessionario o della società di progetto a favore di chi finanzia opere pubbliche o servizi in partenariato. Questo privilegio deve risultare da atto scritto e va trascritto per essere opponibile a terzi, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per agevolare i finanziamenti, i crediti della società di scopo possono essere ceduti o dati in pegno senza il consenso del debitore pubblico. I beni immobili della società di scopo possono essere ipotecati solo a garanzia dei prestiti legati al contratto di PPP.
Vi riguarda se
- siete un istituto finanziatore o una banca che eroga prestiti per un'opera in project financing
- siete una società di scopo o un concessionario che deve offrire garanzie ai finanziatori
- gestite come stazione appaltante un contratto di partenariato pubblico-privato e dovete valutare la bancabilità dell'operazione
Esempio
Una banca concede un finanziamento di 10 milioni di euro a una società di scopo per costruire un parcheggio comunale in project financing. La banca fa redigere un atto scritto che descrive il finanziamento e lo trascrive nel registro delle imprese, pubblicando poi l'avviso in Gazzetta Ufficiale. In questo modo, se la società di scopo fallisce, la banca ha un privilegio sui beni mobili della società, opponibile anche a eventuali acquirenti successivi.
Attenzione
- Il contratto di finanziamento è nullo se il privilegio non risulta da atto scritto con le descrizioni richieste dal comma 2.
- Il privilegio non è automaticamente opponibile ai terzi: dovete trascriverlo e pubblicare l'avviso in Gazzetta Ufficiale, altrimenti non potete esercitarlo contro chi acquista beni dal debitore.
- La cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione non richiede il consenso del debitore ceduto, ma attenzione a verificare che il contratto di PPP non contenga clausole limitative.
Testo ufficiale
1. articoli 2745 e seguenti del codice civile I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, in qualunque forma, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario, delle societa' di scopo, delle societa' affidatarie, a qualunque titolo, di contratti di partenariato pubblico-privato, oppure di contraenti generali.
2. Il privilegio, a pena di nullita' del contratto di finanziamento, deve risultare da atto scritto. Nell'atto sono esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. articolo 1524, secondo comma, del codice civile L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni e' subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall', dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione sono effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. articolo 1153 del codice civile Fermo restando quanto previsto dall', il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3 del presente articolo. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
5. Al fine di agevolare la bancabilita' delle iniziative, tutti i crediti della societa' di scopo, presenti e futuri, ivi inclusi quelli verso il soggetto aggiudicatore e altre pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti in pegno o ceduti in garanzia dalla societa' a banche o altri soggetti finanziatori, senza necessita' di consenso del debitore ceduto, anche quando non siano ancora liquidi ed esigibili.
6. I beni sui quali la societa' di scopo e' titolare di diritti reali possono essere ipotecati o dati in pegno solo a garanzia di prestiti contratti per finanziare o rifinanziare gli investimenti e i fabbisogni previsti dal contratto di partenariato pubblico-privato.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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