Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni
Art. 200 Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica
In pratica
L'articolo stabilisce che nei contratti di prestazione energetica il pagamento dell'operatore economico dipende direttamente dai risparmi energetici effettivamente raggiunti e verificati. L'impresa deve fornire alla stazione appaltante la misura del miglioramento ottenuto, calcolata secondo le norme sulla prestazione energetica degli edifici. Questo dato va monitorato per tutta la durata del contratto, anche usando piattaforme digitali per la gestione dei consumi.
Vi riguarda se
- proponete o gestite un contratto di partenariato pubblico privato per l'efficienza energetica
- siete una stazione appaltante che deve monitorare i consumi e i risparmi garantiti da un EPC
- lavorate come ESCo e la vostra remunerazione è legata al risparmio energetico conseguito
Esempio
Un Comune affida a una ESCo la riqualificazione dell'illuminazione pubblica con un contratto EPC. La ESCo viene pagata annualmente in base alla riduzione dei consumi elettrici effettivamente misurata e certificata. La ESCo stessa fornisce al Comune i dati di miglioramento, che vengono verificati tramite una piattaforma di monitoraggio per tutti i dieci anni di durata del contratto.
Attenzione
- La remunerazione non è un canone fisso, ma è strettamente legata al livello di miglioramento energetico quantificabile e verificato sui consumi.
- L'onere di rendere disponibile la misura del miglioramento energetico spetta all'operatore economico, non alla stazione appaltante.
- Il monitoraggio deve essere continuativo per l'intera durata contrattuale e può richiedere l'uso di piattaforme informatiche dedicate.
Testo ufficiale
1. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purche' quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, e' resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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