Codice degli appalti · Principi generali
Art. 2 Principio della fiducia
In pratica
L'articolo stabilisce che i rapporti tra amministrazione, funzionari e imprese si basano sulla fiducia reciproca nella correttezza dell'azione di ciascuno. Per voi che partecipate o gestite gare, questo significa che le valutazioni dei funzionari sono tutelate se agiscono in buona fede e con diligenza, senza timore di responsabilità per ogni errore. La colpa grave scatta solo per violazioni palesi di norme, di regole di prudenza o per omissioni evidenti, non per scelte motivate da giurisprudenza prevalente o pareri autorevoli. Le stazioni appaltanti devono inoltre adottare coperture assicurative e piani di formazione per rafforzare le competenze del personale.
Vi riguarda se
- partecipate a gare e volete capire come vengono valutate le decisioni dei funzionari
- gestite una procedura come stazione appaltante e temete responsabilità per le scelte tecniche
- siete funzionari pubblici coinvolti in programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di contratti
Esempio
Un comune affida un appalto di manutenzione stradale. Il responsabile unico del progetto sceglie una soluzione tecnica non prevista dal capitolato, motivandola con un parere dell'ANAC. Se la scelta rispetta il principio del risultato e non viola norme in modo palese, non risponde per colpa grave. L'impresa aggiudicataria può confidare che la decisione non venga annullata per un semplice errore di valutazione.
Attenzione
- La fiducia non elimina la responsabilità: la colpa grave resta per violazioni palesi di norme o per omissione di cautele normalmente richieste.
- Il riferimento a giurisprudenza prevalente o a pareri delle autorità competenti esclude la colpa grave, ma solo se il riferimento è effettivo e pertinente al caso concreto.
- Le azioni per copertura assicurativa e formazione sono un obbligo per le stazioni appaltanti, non una semplice facoltà.
Testo ufficiale
1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attivita' svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilita' amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonche' la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attivita' amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorita' competenti.
4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonche' per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacita' professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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