Codice degli appalti · Principi generali
Art. 3 Principio dell'accesso al mercato
In pratica
L'articolo impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di agevolare la partecipazione degli operatori economici alle gare. Devono farlo rispettando concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. Per voi che partecipate o gestite gare, questo significa che le procedure devono essere aperte e non restrittive senza motivo.
Vi riguarda se
- partecipate a gare e volete che la vostra offerta sia valutata senza barriere ingiustificate
- gestite una procedura come stazione appaltante o ente concedente
- verificate che bandi e avvisi rispettino i principi di concorrenza e trasparenza
Esempio
Un comune pubblica un bando per la fornitura di arredi scolastici. Per favorire l'accesso al mercato, evita di richiedere requisiti di fatturato sproporzionati rispetto all'importo dell'appalto. Un piccolo fornitore locale può così partecipare alla gara insieme a imprese più grandi.
Attenzione
- Il principio non obbliga ad accettare qualsiasi offerta, ma a non creare ostacoli ingiustificati alla partecipazione.
- La proporzionalità riguarda anche i requisiti richiesti: devono essere adeguati all'oggetto e all'importo dell'appalto.
- La trasparenza e la pubblicità non sono optional: servono a garantire che tutti gli operatori interessati possano conoscere la gara.
Testo ufficiale
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalita' indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialita', di non discriminazione, di pubblicita' e trasparenza, di proporzionalita'.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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