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Codice degli appalti · Contenzioso, ANAC e disposizioni finali

Art. 219 Scioglimento del collegio consultivo tecnico

In pratica

Il collegio consultivo tecnico cessa la sua attività quando il contratto è eseguito. Se la sua costituzione non era obbligatoria, potete scioglierlo anche prima, se siete tutti d'accordo. L'esecuzione si considera conclusa con la firma del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Se però ci sono contestazioni aperte sul collaudo, il collegio resta in carica fino a quando non decide su quelle riserve.

Vi riguarda se

  • avete un collegio consultivo tecnico in corso e il contratto sta per concludersi
  • gestite un contratto dove il collegio non era obbligatorio e volete scioglierlo anticipatamente
  • firmate un collaudo o un certificato di regolare esecuzione con riserve ancora aperte

Esempio

Un'impresa ha appena terminato i lavori per un comune. Il collaudatore firma il certificato di regolare esecuzione, ma l'impresa ha iscritto una riserva per maggiori costi. Il collegio consultivo tecnico, già costituito, non si scioglie con la firma del certificato. Resta in carica per esaminare e decidere su quella specifica riserva.

Attenzione

  • La firma del collaudo non scioglie automaticamente il collegio se ci sono riserve pendenti: il collegio sopravvive per deciderle.
  • Lo scioglimento anticipato per accordo è possibile solo se il collegio non era obbligatorio per legge; se era obbligatorio, dovete attendere la fine dell'esecuzione.
Testo ufficiale

1. Il collegio consultivo tecnico e' sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne e' obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio e' sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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