Codice degli appalti · Digitalizzazione e piattaforme
Art. 23 Banca dati nazionale dei contratti pubblici
In pratica
L'ANAC gestisce in esclusiva la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che diventa il perno digitale per tutto il ciclo di vita degli appalti. Voi operatori dovete sapere che le vostre piattaforme di e-procurement devono dialogare con questa banca dati, scambiando informazioni in modo automatico. Le stazioni appaltanti sono obbligate a trasmettere i dati richiesti dall'ANAC tramite le piattaforme telematiche, pena segnalazioni e sanzioni. L'omissione di informazioni o il rifiuto di garantire l'interoperabilità costituisce una violazione specifica degli obblighi di transizione digitale.
Vi riguarda se
- utilizzate una piattaforma di approvvigionamento digitale come stazione appaltante o ente concedente
- siete un soggetto coinvolto nel ciclo di vita dei contratti pubblici e gestite banche dati da rendere interoperabili
- partecipate a gare e dovete capire come i vostri dati vengono condivisi nell'ecosistema digitale nazionale
Esempio
Un comune pubblica un bando tramite la propria piattaforma di e-procurement certificata. La piattaforma, per obbligo di interoperabilità, trasmette automaticamente alla Banca dati ANAC tutte le informazioni sulla procedura, dalla determina a contrarre fino all'aggiudicazione. Se il comune omette di inviare i dati sull'esecuzione del contratto, l'ANAC può segnalare l'omissione all'AGID per l'avvio di un procedimento sanzionatorio.
Attenzione
- L'obbligo di interoperabilità non è un optional: dovete sviluppare le interfacce e rendere disponibili le vostre banche dati senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
- Gli obblighi informativi verso la Banca dati ANAC riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house, non solo le gare aperte.
- L'omissione di dati non è un semplice errore formale, ma una violazione passibile di sanzioni da parte dell'AGID ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.
Testo ufficiale
1. articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 L'ANAC e' titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all', di cui al, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.
2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.
3. decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 legge 23 giugno 2014, n. 89 decreto legislativo n. 82 del 2005 decreto legislativo n. 82 del 2005 decreto legislativo n. 82 del 2005 decreto legislativo n. 82 del 2005 decreto legislativo n. 82 del 2005 articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 La Banca dati nazionale dei contratti pubblici e' interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al, convertito, con modificazioni, dalla, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonche' con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di cui ale con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al, coinvolti nell'attivita' relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al, coinvolti nell'attivita' relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non gia' accreditati alla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del predetto codice, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all', nonche' alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilita'.
4. decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilita' i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.
5. riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28, gli affidamenti a societa' decreto legislativo n. 82 del 2005 Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodoin house di cui all'articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione e' realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al, nel rispetto delle relative regole tecniche.
6. decreto legislativo n. 82 del 2005 L'ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonche' alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al.
7. l'ANAC o le stazioni appaltanti effettuano decreto legislativo n. 82 del 2005 Nei casi in cui si omettano informazioni o attivita' necessarie a garantire l'interoperabilita' dei dati,una segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 18-bis del codice di cui al.
8. decreto legislativo n. 82 del 2005 L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attivita' necessarie a garantire l'interoperabilita' delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell'articolo 18-bis del codice di cui al.
9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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