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Codice degli appalti · Digitalizzazione e piattaforme

Art. 24 Fascicolo virtuale dell'operatore economico

In pratica

L'articolo istituisce un fascicolo digitale unico per ogni operatore economico, accessibile dalla BDNCP, che raccoglie e aggiorna automaticamente i documenti necessari a dimostrare l'assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti generali. Voi non dovrete più presentare ogni volta le stesse certificazioni, perché la stazione appaltante le verificherà direttamente tramite questo fascicolo. Per le stazioni appaltanti, il controllo dei requisiti diventa un'attività di consultazione di dati già validati e aggiornati in tempo reale dalle amministrazioni competenti.

Vi riguarda se

  • partecipate a qualsiasi procedura di affidamento disciplinata dal codice
  • siete una stazione appaltante o un ente concedente che verifica i requisiti di partecipazione
  • siete un organismo di attestazione che deve accedere ai dati degli operatori per le proprie verifiche

Esempio

Un'impresa edile partecipa a una gara per la manutenzione di una scuola. Invece di allegare il DURC e il certificato antimafia, la stazione appaltante accede al suo fascicolo virtuale e trova entrambi i documenti già validi e aggiornati automaticamente dagli enti previdenziali e dalla Prefettura. L'impresa ha inserito nel fascicolo i dati relativi ai propri requisiti di cui all'articolo 100, come quelli concernenti l'attestazione SOA.

Attenzione

  • L'efficacia dei documenti nel fascicolo è limitata nel tempo: un certificato scaduto non sarà più utilizzabile e dovrà essere aggiornato automaticamente dal sistema.
  • Le amministrazioni che non garantiscono l'interoperabilità e l'accesso in tempo reale ai propri dati sono soggette a sanzioni, quindi il flusso informativo dovrebbe essere sempre garantito.
  • L'ANAC può creare elenchi di operatori già verificati, il che potrebbe accelerare ulteriormente le vostre future partecipazioni, ma l'utilizzo di questi elenchi per gare diverse è regolato da modalità specifiche stabilite dall'Autorità.
Testo ufficiale

1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonche' dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.

2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico e' utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilita' e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

3. codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Alle regole e agli obblighi di interoperabilita', previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50;ter del, di cui ale l'accesso per interoperabilita' alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilita' in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici.La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo e' punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilita' al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC puo' predisporre elenchi aggiornati di operatori economici gia' accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalita' per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.

4. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali e' obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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