Codice degli appalti · Digitalizzazione e piattaforme
Art. 25 Piattaforme di approvvigionamento digitale
In pratica
Le piattaforme digitali sono lo strumento obbligatorio per gestire gare ed esecuzione dei contratti pubblici. Devono garantire parità di accesso e non possono alterare la concorrenza o l'oggetto dell'appalto. Se la piattaforma ha un malfunzionamento, la stazione appaltante deve assicurare comunque la partecipazione, sospendendo o prorogando i termini se necessario. Nessun costo di gestione della piattaforma può essere addebitato a chi partecipa o vince la gara.
Vi riguarda se
- partecipate a gare gestite tramite piattaforme telematiche
- gestite una procedura di affidamento come stazione appaltante o ente concedente
- siete un gestore di servizi informatici per centrali di committenza o regioni
Esempio
Un comune pubblica una gara per lavori di manutenzione stradale sulla propria piattaforma digitale. Durante la fase di presentazione delle offerte, la piattaforma va in blocco per alcune ore. Il comune sospende il termine di scadenza e lo proroga di un giorno, comunicando la nuova scadenza a tutti gli operatori. Le imprese non pagano alcun contributo per l'uso della piattaforma.
Attenzione
- Il malfunzionamento della piattaforma non giustifica l'esclusione di un concorrente: la stazione appaltante deve intervenire sui termini.
- Le piattaforme non possono introdurre passaggi o filtri che limitino di fatto la partecipazione di alcuni operatori.
- Anche se la piattaforma è fornita da un soggetto terzo, i costi di gestione restano a carico della stazione appaltante, mai dei concorrenti.
Testo ufficiale
1. articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o piu' attivita' di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonche' con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all', di cui al.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parita' di accesso degli operatori, ne' impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, ne' modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravita' del malfunzionamento.
3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
4. E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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