Codice degli appalti · Digitalizzazione e piattaforme
Art. 26 Regole tecniche
In pratica
L'articolo affida ad AGID il compito di stabilire, d'intesa con altre autorità, le modalità per certificare le piattaforme digitali che usate per le gare. Questa certificazione serve a garantire che le piattaforme rispettino i requisiti tecnici e di sicurezza per dialogare con l'ecosistema nazionale degli appalti. Solo le piattaforme certificate da AGID possono integrarsi con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC tiene il registro ufficiale di queste piattaforme certificate.
Vi riguarda se
- sviluppate o gestite una piattaforma di approvvigionamento digitale
- dovete scegliere una piattaforma per gestire le vostre procedure di gara come stazione appaltante
- partecipate a gare e dovete verificare se la piattaforma usata dalla stazione appaltante è certificata
Esempio
Un comune deve bandire una gara per lavori. Per gestire la procedura, sceglie una piattaforma digitale. Prima di usarla, verifica sul registro tenuto dall'ANAC che quella piattaforma abbia la certificazione AGID, assicurandosi così che possa integrarsi correttamente con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Attenzione
- La certificazione non è automatica: la piattaforma deve dimostrare di possedere specifici requisiti e titoli, individuati tenendo conto degli standard internazionali.
- L'integrazione con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è consentita solo alle piattaforme che hanno ottenuto la certificazione AGID.
- Il provvedimento che fissa i requisiti è adottato da AGID d'intesa con ANAC, Dipartimento per la trasformazione digitale e Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Testo ufficiale
1. Le modalita' di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonche' la conformita' di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformita' delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonche' della sicurezza delle informazioni.
3. alle piattaforme in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2 La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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