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Codice degli appalti · Digitalizzazione e piattaforme

Art. 27

In pratica

La pubblicità legale di tutti gli atti di gara passa attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). Gli effetti giuridici di un atto, come un bando o un'avviso, decorrono dalla data di pubblicazione su questa banca dati. La documentazione di gara deve essere sempre accessibile sulle piattaforme digitali e sui siti istituzionali, con un collegamento diretto alla BDNCP.

Vi riguarda se

  • gestite una procedura come stazione appaltante e dovete pubblicare atti di gara
  • partecipate a una gara e dovete verificare la data di decorrenza degli effetti di un bando
  • siete un ente concedente e dovete rendere disponibile la documentazione di gara

Esempio

Un comune pubblica un bando per lavori di manutenzione stradale. L'ufficio gare carica l'avviso sulla piattaforma digitale certificata, che lo trasmette alla BDNCP. Il termine per presentare le offerte, indicato nel bando, inizia a decorrere dal giorno in cui il bando risulta effettivamente pubblicato sulla BDNCP, non dal giorno in cui è stato caricato sulla piattaforma comunale.

Attenzione

  • La decorrenza degli effetti giuridici è legata alla pubblicazione sulla BDNCP, non alla data di invio o di pubblicazione su altri siti.
  • La documentazione di gara non va solo pubblicata una volta, ma deve essere resa costantemente disponibile e accessibile per tutto il ciclo di vita del contratto.
  • Le modalità tecniche di dettaglio sono definite da un provvedimento specifico dell'ANAC, quindi potrebbero esserci regole operative aggiuntive da verificare.
Testo ufficiale

Pubblicita' legale degli atti.

1. La pubblicita' degli atti e' garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

3. La documentazione di gara e' resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa e' costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalita' di attuazione del presente articolo.

5. L'ANAC svolge l'attivita' di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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