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Codice degli appalti · Progettazione

Art. 47 Consiglio superiore dei lavori pubblici

In pratica

L'articolo definisce il Consiglio superiore dei lavori pubblici come organo consultivo tecnico dello Stato. Stabilisce quando il suo parere è obbligatorio sui progetti di fattibilità tecnico-economica: solo per opere di competenza statale, di concessionari statali o finanziate almeno al 50% dallo Stato, e solo sopra determinate soglie di costo. Per le opere sotto i 25 milioni di euro il parere non è mai obbligatorio. Il parere deve arrivare entro 45 giorni, altrimenti si considera favorevole.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare per opere di competenza statale o finanziate in maggioranza dallo Stato
  • gestite una procedura come stazione appaltante statale o concessionario statale
  • lavorate nella progettazione di grandi infrastrutture lineari o altre opere pubbliche

Esempio

Un Provveditorato interregionale bandisce una gara per un nuovo tratto autostradale (infrastruttura lineare) dal costo di 180 milioni di euro, finanziato al 60% dallo Stato. Il progetto di fattibilità tecnico-economica deve ottenere il parere obbligatorio del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato, non del Consiglio superiore. Se il costo fosse stato di 220 milioni, il parere obbligatorio sarebbe spettato al Consiglio superiore.

Attenzione

  • Il parere obbligatorio del Consiglio superiore scatta solo per progetti sopra i 200 milioni (infrastrutture lineari) o 50 milioni (altre opere), non per importi inferiori.
  • Per opere tra 25 e 200 milioni (lineari) o tra 25 e 50 milioni (altre), il parere obbligatorio è di competenza dei Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati, non del Consiglio superiore.
  • Il silenzio dopo 45 giorni dalla trasmissione del progetto equivale a parere favorevole, quindi le stazioni appaltanti possono procedere anche senza riscontro esplicito.
Testo ufficiale

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' il massimo organo tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' dotato di piena autonomia funzionale e organizzativa.

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' presieduto dal Presidente ed e' costituito dall'Assemblea generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall'Osservatorio del collegio consultivo tecnico.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle province autonome, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui documenti di fattibilita' delle alternative progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono resi se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, e' superiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, oppure e' superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 50 milioni di euro, negli altri casi. Non e' obbligatorio il parere sui progetti di fattibilita' tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, e' inferiore a 25 milioni di euro.

4. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209 Le ulteriori competenze, l'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di funzionamento, nonche' le ulteriori attribuzioni sono stabilite e disciplinate nell'allegato I.11..

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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