Vai al contenuto

Codice degli appalti · Contratti sotto soglia europea

Art. 48 Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

In pratica

L'articolo stabilisce che per tutti i contratti sotto soglia europea dovete rispettare i principi generali del codice, come risultato, fiducia e accesso al mercato. Se la stazione appaltante rileva un interesse transfrontaliero certo, deve usare le procedure ordinarie e non quelle semplificate del sotto soglia. Restano comunque obbligatori gli strumenti di acquisto centralizzati e le norme sulla spesa.

Vi riguarda se

  • partecipate o gestite gare sotto le soglie di rilevanza europea
  • siete una stazione appaltante e valutate se una gara sotto soglia può attrarre operatori esteri
  • dovete verificare se un appalto sotto soglia è soggetto a obblighi di convenzioni o mercato elettronico

Esempio

Un comune deve affidare lavori di manutenzione stradale per 900.000 euro. L'ufficio gare, prima di usare una procedura negoziata, verifica se l'appalto può interessare imprese con sede in altri Stati membri. Se emerge un interesse transfrontaliero certo, il comune è tenuto a bandire una gara con le procedure ordinarie previste per i contratti sopra soglia.

Attenzione

  • L'interesse transfrontaliero certo non è una scelta discrezionale: se la stazione appaltante lo accerta, deve applicare le procedure ordinarie, non può ignorarlo.
  • L'articolo non elenca procedure specifiche per il sotto soglia, ma rinvia ai principi del Libro I e alle altre parti del codice, quindi dovete sempre verificare le norme applicabili al vostro caso.
  • Gli obblighi di utilizzo di Consip, centrali di committenza o mercato elettronico restano in vigore anche per i contratti disciplinati da questo articolo.
Testo ufficiale

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.

2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

RadarPA vi segnala le gare del vostro settore prima che escano. Registratevi