Codice degli appalti · Principi generali
Art. 5 Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento
In pratica
L'articolo impone a stazioni appaltanti e imprese un dovere reciproco di correttezza e lealtà durante tutta la procedura di gara. Riconosce che l'impresa partecipa confidando nella legittimità dell'azione amministrativa, ma questo affidamento non è protetto se l'illegittimità era evidente usando la normale diligenza professionale. In caso di annullamento dell'aggiudicazione, se non spetta l'aggiudicazione, il risarcimento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati a causa del comportamento scorretto altrui. Se l'impresa ha ottenuto l'aggiudicazione con un comportamento illecito, risponde in via di rivalsa verso la stazione appaltante che è stata condannata a risarcire il terzo pretermesso.
Vi riguarda se
- partecipate a una gara e confidate nella correttezza della procedura
- gestite una procedura come stazione appaltante e dovete valutare la condotta delle imprese
- subite l'annullamento di un'aggiudicazione e volete agire per il risarcimento del danno
Esempio
Un comune annulla in autotutela un'aggiudicazione per un appalto di manutenzione stradale da 200.000 euro, perché si accorge di non aver rispettato un termine procedurale. L'impresa che aveva vinto chiede il risarcimento dei mancati guadagni. Il comune eccepisce che l'errore era palese dalla documentazione di gara e che un concorrente diligente avrebbe dovuto rilevarlo, quindi l'affidamento non è incolpevole. Inoltre, poiché non spetta l'aggiudicazione, il danno risarcibile è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'impresa.
Attenzione
- L'affidamento non è automaticamente tutelato: se l'illegittimità era riconoscibile con la diligenza professionale, non è considerato incolpevole.
- Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno risarcibile è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle vostre scelte contrattuali.
- Se avete ottenuto l'aggiudicazione con un comportamento illecito, siete responsabili in via di rivalsa verso la stazione appaltante condannata a risarcire il terzo pretermesso.
Testo ufficiale
1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformita' del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimita' e' agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento e' limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.
4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilita' dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
RadarPA vi segnala le gare del vostro settore prima che escano. Registratevi