Codice degli appalti · Lotti, clausole e istituti comuni
Art. 58 Suddivisione in lotti
In pratica
L'articolo impone di suddividere gli appalti in lotti per favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Se non suddividete, dovete motivarlo nel bando o nell'avviso di gara. Potete anche limitare il numero di lotti aggiudicabili o a cui partecipare, ma dovete indicare la ragione e il criterio di selezione.
Vi riguarda se
- partecipate a gare come micro, piccola o media impresa
- gestite una procedura come stazione appaltante
- preparate bandi o avvisi di indizione di gara
Esempio
Un comune deve affidare la manutenzione delle strade e del verde pubblico. Suddivide l'appalto in due lotti: uno per i lavori stradali e uno per la cura del verde. Nel bando motiva la scelta e indica che un'impresa può aggiudicarsi al massimo un lotto, spiegando che serve a garantire la partecipazione di più piccole imprese locali.
Attenzione
- La mancata suddivisione in lotti deve essere motivata nel bando o nell'avviso, non in atti successivi.
- È vietato accorpare artificialmente i lotti per eludere l'obbligo di suddivisione.
- Se limitate il numero di lotti aggiudicabili, dovete indicare il criterio non discriminatorio per scegliere quale lotto assegnare a chi supera il limite.
Testo ufficiale
1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimita', gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformita' alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
2. Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilita' di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.
3. Nel medesimo atto le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamenteseguiti nella suddivisione in lotti, avuto riguardo ai parametri indicati al comma 2. E' in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.
4. articolo 2359 del codice civile La stazione appaltante puo' limitare il numero massimo di lotti per i quali e' consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a piu' concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'. Al ricorrere delle medesime condizioni e ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti puo' essere limitato anche il numero di lotti per i quali e' possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.
5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilita' di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalita' mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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